Chieri lì, 22 Marzo 2023
PREMESSO CHE
Nel cimitero, area demaniale comunale, per effetto dell’art. 824 del codice civile, è il proprietario, cioè il Comune, a decidere su logistica ed aspetti organizzativi purché non in contrasto con leggi.
E’, sempre, l’Ente Locale a decidere come operare (e in genere ciò avviene col regolamento di polizia mortuaria comunale).
Anche il T.U. Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n.1265/1934 (si vedano, in particolare gli Artt. Artt. 337, 343 e 394) e il D.P.R. 285/1990 danno questi poteri al Comune (e in taluni casi al sindaco).
La regolazione del trasporto funebre spetta al regolamento comunale o anche all’ordinanza del sindaco (Art 22 DPR 285/1990).
È quindi con questi strumenti comunali che si disciplina con esattezza la materia.
Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è la fonte principale di diritto cui attingere in tema di trasporti mortuari: esso disciplina al capo IV il trasporto dei cadaveri, senza intervenire in ordine alle modalità di svolgimento di questo servizio all’interno dei cimiteri.
Le operazioni cimiteriali con la Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono divenute servizi pubblici locali a richiesta individuale
CON LA PRESENTE INTERROGAZIONE SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
Quale sia stato l’iter di assegnazione dei servizi cimiteriali, a quale ditta siano stati affidati e nello specifico come operi tale ditta, su mandato del Comune, nel rapporto con le imprese di pompe funebri per quanto concerne, in particolare, gli aspetti di accesso all’area cimiteriale e le operazioni di inumazione e tumulazione.
RACHELE SACCO Capogruppo PROGETTO PER CHIERI – SALVIAMO L’OSPEDALE INSIEME
Amministratore unico, Consulente del Lavoro dal 1991, laureata in Scienze dell’Educazione, e impegnata continuamente per il bene della sua città e dei cittadini.