Chieri lì, 20 Novembre 2023
PREMESSO CHE
Per quanto concerne i cosiddetti “dossi” all’Art. 42 Cod. Str. E Art. 179. Regolamento di Attuazione del CdS: alla voce Rallentatori di velocità prescrive 4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte. 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. 6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso.
In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato.
Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l’allontanamento delle acque.
Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
Per quel concerne i cosiddetti ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI il Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale si è così espresso: gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell’articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall’Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.
Le caratteristiche di realizzazione degli attraversamenti sono i seguenti criteri strutturali:
Su strade con velocità compresa tra i 30 e i 50 km/h la pendenza massima della rampa non deve superare il15%, l’ampiezza dell’attraversamento non inferiore a 3,50m e la lunghezza trasversale non deve superare le due corsie.
Su strade con velocità inferiore a 30 km/h la pendenza massima della rampa non deve superare il 17,5%, l’ampiezza dell’attraversamento non inferiore a 3,50m e la lunghezza trasversale non deve superare le due corsie
CON LA PRESENTE INTERROGAZIONE SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
Alla luce anche delle informazioni sopra si chiede di conoscere una precisa mappatura dei manufatti installati negli ultimi due anni (2022/2023) con la distinzione per vie e per tipologia se si tratti di dossi propriamente detti o di altri manufatti e quali siano attraversamenti pedonali.
Si chiede di sapere se sono state considerate le vie di accesso/transito per i mezzi di soccorso, in questo caso quali vie sono state destinate ai percorsi riservati e se in quelle vie non sono presenti dossi/attraversamenti rialzati e nel caso siano presenti quale sia la motivazione addotta dall’Amministrazione sulla scelta.
Per ognuno di questi manufatti se è presente documentazione relativa alla regimentazione delle acque meteoriche e l’impatto del dossoo/attraversamento sulla raccolta e regimentazione delle acque.
Mi riservo di verificare se per ognuno di questi manufatti sia stato rilasciato il parere tecnico dell’ufficio competente e della polizia municipale.
Eventualmente procederò ad un accesso agli atti al fine di verificare la regolarità tecnica relativa ad ognuno di questi manufatti in base alla tipologia.
RACHELE SACCO Capogruppo PROGETTO PER CHIERI – SALVIAMO L’OSPEDALE INSIEME
Amministratore unico, Consulente del Lavoro dal 1991, laureata in Scienze dell’Educazione, e impegnata continuamente per il bene della sua città e dei cittadini.